La società consortile, (risultata dalla trasformazione del preesistente consorzio
EUROFIDI, classificato tra i "confidi") ha la denominazione:
"
EUROFIDI - Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a.".
La Società Consortile non ha scopo di lucro.
La Società Consortile non può distribuire utili o avanzi di gestione e di esercizio
di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, neppure in caso
di scioglimento, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.
La sede della Società Consortile è stabilita in Torino (TO).
Il Consiglio di Amministrazione può istituire uffici e sedi secondarie nel territorio
nazionale.
L'oggetto sociale consiste nell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi
ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste
dalla legge.
Nell'esercizio dell'attività di garanzia possono essere prestate garanzie personali
e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori
delle imprese socie.
La Società Consortile può altresì compiere ogni operazione di natura immobiliare,
mobiliare, commerciale e finanziaria, ivi compresa l’assunzione di garanzie e di
partecipazioni in enti o società strumentali al raggiungimento dell’oggetto sociale
o che abbiano tra le loro attività quelle previste dal presente articolo 3.
La durata della Società Consortile è prevista fino al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile
con deliberazione dell’assemblea straordinaria. La proroga di durata della società
non da diritto di recesso neppure ai soci che non abbiano concorso all'approvazione
della relativa deliberazione.
Possono acquisire la qualità di soci le piccole e medie imprese e gli altri soggetti
autorizzati ad acquisire tale qualità in forza della normativa vigente.
Le partecipazioni azionarie della Società Consortile non possono essere trasferite
a terzi senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione
deve pronunciarsi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta del socio cedente
trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego il
socio ha facoltà di recedere dalla Società Consortile mediante comunicazione scritta
che deve pervenire, a pena di decadenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre trenta
giorni dal ricevimento, da parte del socio cedente della comunicazione dell’intervenuto
diniego al trasferimento della partecipazione.
Anche in caso di trasferimento di azienda da parte di un socio a terzi, l’acquirente
subentra nella partecipazione azionaria subordinatamente al gradimento del Consiglio
di Amministrazione. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal precedente
comma.
In caso di modifica di quanto previsto nei due precedenti commi del presente articolo
e comunque nei casi di inserimento o rimozione di vincoli alla circolazione delle
azioni, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione non avranno diritto
di recesso.
I soci con l’acquisizione o la sottoscrizione della partecipazione si obbligano
al rispetto delle norme del presente statuto e delle eventuali ulteriori norme e
regolamenti che saranno decisi dalla Società Consortile.
I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società Consortile mediante
raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni della ragione e della
forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.
Allo scopo di agevolare
l’accesso al credito dei soci e, più in generale, delle piccole e medie imprese,
la Società Consortile promuove l’ingresso di nuovi soci mediante delibere di aumento
di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci preesistenti. Il nuovo
socio dovrà versare il valore nominale delle azioni sottoscritte e l’eventuale relativo
sovrapprezzo. Oltre al valore nominale e all’eventuale sovrapprezzo delle azioni
sottoscritte al socio potrà essere richiesto il versamento di una somma a fondo
perduto, da destinarsi al Fondo Rischi Indisponibili, fino alla concorrenza dell’importo
e secondo le modalità operative deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dal
Comitato Esecutivo. A tale versamento potrà essere condizionata la fruizione da
parte del socio dei servizi della Società Consortile.
Il Fondo Rischi Indisponibili è una riserva non disponibile esclusivamente destinata
alla copertura di eventuali insolvenze dei soci nei confronti della Società Consortile
in esito all’escussione delle garanzie rilasciate dalla Società Consortile. In caso
di perdite di esercizio queste incideranno sul Fondo Rischi Indisponibili solo dopo
il completo esaurimento di tutte le altre riserve disponibili.
L’eventuale ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione
o dal Comitato Esecutivo.
Ogni socio può recedere dalla Società Consortile a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione
e tale recesso produce effetto al 31 dicembre dell’anno in cui la predetta lettera
raccomandata è stata ricevuta dalla Società Consortile. Per il socio a favore del
quale sia stata prestata una garanzia da parte della Società Consortile il recesso
produce effetto al 31 dicembre dell’anno in cui il socio abbia definitivamente estinto
tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile e quest’ultima sia stata
definitivamente liberata dagli enti finanziatori.
Il socio recedente ha diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale delle
azioni, dell’eventuale sovrapprezzo versato e dell’importo versato a fondo perduto
ai sensi del precedente art. 6, nella misura in cui non siano stati ridotti da perdite.
Per quanto attiene il versamento a fondo perduto a questo saranno dedotte pro quota
le insolvenze dei soci verificatesi dalla data del versamento sino alla chiusura
dell’esercizio durante il quale è pervenuta la comunicazione di recesso o, se successivo,
lo scarico delle garanzie rilasciate dalla Società Consortile.
In caso di recesso motivato da una delle ragioni previste dall’art. 2437 cod. civ.
il socio avrà diritto esclusivamente al valore nominale delle azioni e dell’eventuale
sovrapprezzo versato, nella misura in cui non sia stato ridotto da perdite ed il
relativo versamento sarà effettuato entro 240 giorni dalla data di efficacia del
recesso. Tale liquidazione sarà integrata di un importo pari al versamento a fondo
perduto, dedotte pro quota le insolvenze verificatesi dalla data del versamento
sino alla chiusura dell’esercizio durante il quale è pervenuto lo scarico delle
garanzie rilasciate dalla Società Consortile. Nel caso in cui il socio recedente
per una delle ragioni previste dall’art. 2437 cod. civ. non abbia definitivamente
estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile, la Società Consortile
tratterrà quanto dovuto al socio recedente per effetto del recesso a compensazione
di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni subiti e, comunque, a garanzia
dell’azione di regresso ai sensi dell’art. 1953 del cod. civ. fino alla definitiva
estinzione di tutte le obbligazioni del socio recedente garantite dalla Società
Consortile e conseguente scarico delle garanzie rilasciate dalla Società Consortile.
In tutti i casi la liquidazione della partecipazione azionaria è adempiuta entro
240 giorni dalla data di effetto della dichiarazione di recesso salvo il diritto
di cui al precedente comma nel caso di recesso per una delle ragioni di cui all’art.
2437 c.c.
La liquidazione della partecipazione verrà effettuata mediante proporzionale riduzione
del capitale effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell’art.
2445 c.c..
Può essere escluso il socio gravemente inadempiente alle obbligazioni derivategli
dal presente statuto, dai regolamenti o dai rapporti con i terzi verso i quali la
Società Consortile abbia assunto impegni per la Società Consortile stessa o per
quel socio.
Può altresì essere escluso il socio che abbia perso i requisiti di ammissione o
colui, nei confronti del quale sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa di
fallimento o sia stata avviata la procedura di concordato preventivo o comunque
si sia reso inadempiente per debiti garantiti dalla Società Consortile.
La decisione sull’esclusione, assunta dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato
Esecutivo, è comunicata al socio escluso per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento ed è efficace a far data dalla ricezione della raccomandata.
Il socio escluso ha diritto al rimborso della partecipazione nei medesimi termini
e modalità previsti nel caso di recesso. Tuttavia qualora l’esclusione sia dovuta
ad un grave inadempimento o a qualunque inadempimento dei debiti garantiti dalla
Società Consortile e, comunque, qualora il socio escluso non abbia definitivamente
estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile, quanto dovuto
dalla Società Consortile per effetto del recesso potrà essere trattenuto dalla Società
Consortile a compensazione di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni
subiti e, comunque, a garanzia dell’azione di regresso ai sensi dell’art. 1953 del
cod. civ. fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio escluso
garantite dalla Società Consortile e conseguente scarico delle garanzie rilasciate
dalla Società Consortile.
Il capitale sociale è pari ad Euro 21.729.432,33 (ventunomilionisettecentoventinovemilaquattrocentotrentadue/33) suddiviso in numero 2.172.943.233 azioni ordinarie.Le dette azioni sono prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.
Ogni azione dà diritto a un voto.
E’ esclusa, ai sensi dell’art. 2346, I comma, cod. civ. l’emissione dei titoli azionari. Ai sensi dell’art. 2355 cod. civ. il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società Consortile dal momento dell’iscrizione nel libro soci.
E' consentito il finanziamento da parte dei soci e la raccolta del risparmio presso i soci nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero con quei limiti e con quelle modalità previsti dalla normativa vigente pro-tempore.
La società, oltre che dai soci, potrà ricevere finanziamenti da terzi, sempre nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e della correlata normativa secondaria, e potrà altresì ricevere contributi, anche a fondo perduto, da parte dei soci e di enti pubblici e privati.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le adunanze sono tenute nella sede della
Società Consortile o nella diversa località indicata nell’avviso di convocazione,
purché in Italia.
I Soci organizzati in forma collettiva partecipano all’Assemblea
in persona del loro legale rappresentante, o di altro soggetto delegato a norma
delle rispettive disposizioni statutarie.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, nel rispetto
della disciplina prevista dall’art. 2372 cod. civ.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso
di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in mancanza anche dei Vice
Presidenti l’assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza
dei presenti.
Funge da segretario la persona, anche esterna alla società consortile, nominata
da chi presiede l’Assemblea.
Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale redatto dal segretario.
In caso di Assemblea Straordinaria il verbale è redatto da notaio designato da chi
presiede l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, termine prorogabile dal Consiglio di Amministrazione fino
a 180 giorni in presenza di:
- obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Consiglio
di Amministrazione o ne venga fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino
almeno 1/10 del capitale sociale, con l’indicazione specifica degli argomenti da
discutere.
La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante avviso contenente l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo della adunanza e l’elenco degli argomenti in discussione,
da pubblicarsi sul quotidiano Il Sole 24 Ore almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell’eventuale
seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria e straordinaria deliberano in prima e in seconda convocazione
con le maggioranze previste dalla legge.
L’Assemblea ordinaria provvede tra l'altro:
- all’approvazione del Bilancio;
- alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione tra il
minimo ed il massimo previsti dall’articolo seguente, nonché alla loro nomina in
quanto non sia riservata ad altri soggetti a norma del medesimo articolo;
- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Collegio Sindacale in quanto non sia riservata ad altri soggetti
a norma del presente Statuto;
- alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale;
- all’approvazione di regolamenti e modifiche agli stessi;
- a nominare il revisore o la società di revisione contabile ai sensi dell’art. 2409
bis c.c.
L’Assemblea straordinaria delibera, tra l’altro, sulle modificazioni del presente
Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a undici e non superiore a diciannove, secondo le determinazioni adottate dall’Assemblea.
Di tali membri, due sono nominati dalla Regione Piemonte e tre altri di cui uno con funzione di Presidente dalla Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 comma 10 L. 24-11-2003 n. 326.
Salvo diversa unanime deliberazione dell’Assemblea, la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio può esprimere il suo voto per una sola lista.
I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito, secondo il numero dei Consiglieri da eleggere.
I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell’ordine dalla stessa previsto e vengono ordinati in un’unica graduatoria decrescente.
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
In caso di parità di quoziente per l’ultimo Consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Gli amministratori durano in carica non più di tre esercizi e comunque fino alla data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio dell'ultimo anno in carica e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione scegliendo, ove possibile, il primo nominativo non eletto della lista cui apparteneva l’amministratore venuto a mancare.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede alla nomina del nuovo amministratore. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I consiglieri di amministrazione devono avere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
I consiglieri che non sono componenti del Comitato Esecutivo devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:
- non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società Consortile, con le sue controllate, con i componenti il Comitato esecutivo, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio;
- non partecipare a patti parasociali per il controllo della Società Consortile;
- non essere collegati ai componenti il Comitato esecutivo o ai soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b) dalle attinenze di cui all’art. 2399, comma I, lettera b, cod. civ.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente ove questi non
sia stato nominato ai sensi del precedente art. 17.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio
di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga necessario o quando ne faccia
richiesta almeno un sesto dei componenti del Consiglio medesimo.
La convocazione è fatta con raccomandata, con indicazione dell'ordine del giorno,
spedita almeno cinque giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, con
telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza,
a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi
tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il
presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.
La gestione della società spetta esclusivamente al consiglio d'amministrazione il
quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Spetta alla competenza del consiglio l'indicazione di quali tra gli amministratori,
oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della Società Consortile, la riduzione
del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative.
Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e ferma la facoltà di avocazione
e di direttiva, può delegare ad un comitato esecutivo formato da suoi componenti,
a norma dell'art.21 del presente statuto, le attribuzioni concernenti:
- la gestione ordinaria della Società Consortile;
- la deliberazione sulle operazioni fidejussorie e di concessione di garanzia;
- l'ammissione di nuovi soci e gradimento al subingresso dell’acquirente in caso di
trasferimento dell’azienda;
- l'autorizzazione al recesso di soci nel caso previsto dalla disposizione della seconda
parte del primo comma dell’art. 8 dello Statuto;
- l'esclusione di soci.
Il consiglio può delegare al comitato anche altre attribuzioni delegabili per legge,
salvo quelle concernenti le seguenti decisioni che restano di competenza esclusiva
del consiglio stesso:
- determinazione degli indirizzi generali di gestione e approvazione dei piani strategici
e finanziari della Società Consortile;
- determinazione dell’assetto organizzativo generale della Società Consortile;
- determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate
nonché dei criteri per l’attuazione delle istruzioni delle competenti autorità di
vigilanza.
Il Comitato Esecutivo è composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo
di nove scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Del Comitato fanno parte di diritto il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio
di Amministrazione, ai quali spetta altresì la carica, rispettivamente di Presidente
e Vice Presidenti del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo si riunisce, su
convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ed inoltre
ogni qualvolta lo richiedano almeno due componenti il Comitato medesimo.
Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell’art. 19.
Il Comitato Esecutivo esercita tutti i poteri che gli siano delegati, nell’ambito
delle sue competenze, dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo riferisce ai Sindaci e al Consiglio di Amministrazione tempestivamente
e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio
di Amministrazione ovvero con apposita relazione, sull’attività svolta, sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni
di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società
Consortile e dalle sue controllate. In particolare l’informativa, ferma l’applicazione
dell’art. 2391 cod. civ., è resa sulle operazioni su cui gli amministratori abbiano
un interesse, per conto proprio o di terzi.
Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono inoltre delegare,
predeterminandone i limiti, poteri rappresentativi e deliberativi al personale della
Società ovvero a Comitati composti anche da personale della Società Consortile.
In tale caso le decisioni assunte in tema di prestazioni di garanzie dovranno essere
portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione,
del Comitato Esecutivo. Al Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere resa
un’informativa periodica di tutte le decisioni assunte in tema di prestazioni di
garanzia.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- ha individualmente il potere di rappresentanza generale della società di fronte
ai terzi ed in giudizio;
- convoca il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e, previa delibera
consiliare, l'assemblea;
- esegue le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato
esecutivo;
- è legittimato a ricevere comunicazioni, notificazioni e pagamenti destinati alla
società anche a mezzo di persone espressamente delegate alla specifica operazione;
- vigila sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare due Vice Presidenti.
Questi esercitano individualmente le attribuzioni del Presidente con funzione vicaria,
in caso di sua assenza o impedimento, e ogni qualvolta vi siano delegati in via
temporanea o permanente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente
fa prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale stabilendone le attribuzioni.
Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale è preposto alla struttura operativa ed esecutiva della Società.
Sulla base e nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione
il Direttore Generale:
- ha il potere di proposta in materia di gestione del rischio e del personale; presenta
altresì proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato Esecutivo;
- coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale
dipendente;
- per l’espletamento delle proprie funzioni e per l’esercizio dei suoi poteri può
conferire procure.
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e debbono essere nominati due supplenti, scelti al di fuori dei soci; i sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’ultimo esercizio di carica. I sindaci sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui agli art. 2403 e seguenti del cod. civ. e i compiti previsti dal D.Lgs. 385/93 Art. 112 e successive modifiche.
La Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 13 comma 10 L. 24.11.2003 n. 326, nomina il Presidente del Collegio Sindacale ed uno dei membri supplenti.
I due altri componenti effettivi e il secondo dei supplenti sono nominati dall’Assemblea dei soci.
La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall’Assemblea all’atto della nomina.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.
Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione,
di nomina assembleare, ai sensi dell’art. 2409 – bis e seguenti c.c. Il controllo
contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale qualora l’assemblea deliberi
in tal senso.
Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Se si verifica una delle cause di scioglimento prevista dalla legge, l’Assemblea
provvede alla nomina di un liquidatore che dovrà addivenire alla definizione di
tutti i rapporti ancora in corso.
L’eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote da rimborsare ai soci è devoluto
ad enti che perseguono finalità mutualistiche affini a quelle della Società Consortile
su indicazione dell’Assemblea che approva il bilancio di liquidazione.
Tutte le vertenze che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale, salvo quelle che prevedano l’intervento del pubblico ministero, che possano
sorgere tra i soci, tra di loro o con la Società Consortile o, tra la Società Consortile
e amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti
o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della Società Consortile)
sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal primo Presidente della Corte
d’Appello di Torino.
L’arbitro provvede in via di equità, con lodo inappellabile, senza formalità di
procedure.
I (PRIMA DISPOSIZIONE)
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo di euro 60.000.000,00 e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del verbale dell'assemblea che ha deliberato la delega.
Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di determinare un sovrapprezzo in ragione del rapporto esistente, al momento della deliberazione d'aumento, tra patrimonio netto e capitale sociale.
II (SECONDA DISPOSIZIONE)
L'assemblea straordinaria in data 8 maggio 2008 ha delegato al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese, per l'importo massimo di euro 4.000.000,00 riservato alle nuove imprese, senza sovrapprezzo e senza diritto di opzione.