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Primo Piano

    
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Governance - Statuto

Art. 1 - Denominazione

La società consortile, (risultata dalla trasformazione del preesistente consorzio EUROFIDI, classificato tra i "confidi") ha la denominazione: "EUROFIDI - Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a.", in forma abbreviata "EUROFIDI s.c.p.a." La Società Consortile non ha scopo di lucro.
La Società Consortile non può distribuire utili o avanzi di gestione e di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, neppure in caso di scioglimento, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 2 - Sede

La sede della Società Consortile è stabilita in Torino (TO).
Il Consiglio di Amministrazione può istituire uffici e sedi secondari e nel territorio nazionale.

Art. 3 - Oggetto sociale

L'oggetto sociale consiste in prevalenza nell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
Nell'esercizio dell'attività di garanzia possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
Oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Società Consortile potrà altresì svolgere, prevalentemente nei confronti dei soci, le seguenti attività:
  1. la prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte;
  2. la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, ai sensi dell'art. 47, comma II del D.Lg. 1 settembre 1993 n. 385;
  3. stipulare contratti con banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie al fine di facilitarne la fruizione, ai sensi dell'art. 47, comma II del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

La Società Consortile potrà svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.
La Società Consortile potrà, altresì, esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie quali, tra le prime, aventi carattere ausiliario, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, l'assistenza alle imprese nella formulazione di richieste di finanziamento e linee di credito, la gestione degli immobili ad uso funzionale, nonché, tra le seconde, accessorie allo sviluppo dell'attività esercitata, la prestazione dei servizi di informazione commerciale.
La Società Consortile può altresì compiere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di garanzie e di partecipazioni in enti o società strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale o che abbiano tra le loro attività quelle previste dal presente articolo 3.

Art. 4 - Durata della Società Consortile

La durata della Società Consortile è prevista fino al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria. La proroga di durata della società non da diritto di recesso neppure ai soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Art. 5 - Soci

Possono acquisire la qualità di soci le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Possono altresì acquisire la qualità di soci anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie e gli altri soggetti autorizzati ad acquisire tale qualità in forza della normativa vigente.
Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni, diverse da quelle di cui al comma che precede, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 partecipavano al fondo consortile di Eurofidi, possono mantenere la loro partecipazione nella Società Consortile, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.
Nessun socio può acquisire una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale o inferiore a un valore nominale di Euro 250,00, fermi gli effetti di eventuali riduzioni del capitale per perdite.

Art. 6 - Vincoli al trasferimento delle partecipazioni - Ingresso di nuovi soci

Le partecipazioni azionarie della Società Consortile non possono essere trasferite a terzi senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta del socio cedente trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego il socio ha facoltà di recedere dalla Società Consortile mediante comunicazione scritta che deve pervenire, a pena di decadenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento, da parte del socio cedente della comunicazione dell'intervenuto diniego al trasferimento della partecipazione.
Anche in caso di trasferimento di azienda da parte di un socio a terzi, l'acquirente subentra nella partecipazione azionaria subordinatamente al gradimento del Consiglio di Amministrazione. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal precedente comma.
In caso di modifica di quanto previsto nei due precedenti commi del presente articolo e comunque nei casi di inserimento o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione non avranno diritto di recesso.
I soci con l'acquisizione o la sottoscrizione della partecipazione si obbligano al rispetto delle norme del presente statuto e delle eventuali ulteriori norme e regolamenti che saranno decisi dalla Società Consortile. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società Consortile mediante raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.
Allo scopo di agevolare l'accesso al credito dei soci e, più in generale, delle piccole e medie imprese, la Società Consortile promuove l'ingresso di nuovi soci mediante delibere di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci preesistenti. Il nuovo socio dovrà versare il valore nominale delle azioni sottoscritte e l'eventuale relativo sovrapprezzo.

Art. 7 - Ammissione di nuovi soci

L'eventuale ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.

Art. 8 - Recesso dei soci

Ogni socio può recedere dalla Società Consortile anche senza alcuna motivazione a mezzo di comunicazione scritta diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e tale recesso produce effetto al 31 dicembre dell'anno in cui la predetta lettera è stata ricevuta dalla Società Consortile. Per il socio a favore del quale sia stata prestata una garanzia da parte della Società Consortile il recesso produce effetto al 31 dicembre dell'anno in cui il socio abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile e quest'ultima sia stata definitivamente liberata dagli enti finanziatori.
Il socio recedente ha diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo versato nella misura in cui non siano stati ridotti da perdite.
Il socio avrà altresì diritto di recedere per una delle ragioni previste dall'art. 2437 cod. civ. che non siano escluse da altre disposizioni dello statuto, diritto da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 bis cod. civ.; in particolare, come previsto dall'art. 4 e 6 del presente statuto, è escluso il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437, comma 2 cod. civ. in caso di proroga del termine di durata della società e in caso di inserimento o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
In caso di recesso motivato da una delle ragioni previste dall'art. 2437 cod. civ. il socio avrà diritto esclusivamente al valore nominale delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo versato, nella misura in cui non sia stato ridotto da perdite.
Nel caso in cui il socio receda per una delle ragioni previste dall'art. 2437 cod. civ. e non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile, la Società Consortile tratterrà quanto dovuto al socio recedente per effetto del recesso a compensazione di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni subiti e, comunque, a garanzia dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1953 del cod. civ. fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio recedente garantite dalla Società Consortile e conseguente scarico delle garanzie rilasciate dalla Società Consortile.
In tutti i casi la liquidazione della partecipazione azionaria è adempiuta entro 240 giorni dalla data di effetto della dichiarazione di recesso fermo il diritto di trattenimento a compensazione e garanzia di cui al precedente comma.
La liquidazione della partecipazione verrà effettuata mediante proporzionale riduzione del capitale deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 2445 c.c..

Art. 9 - Esclusione dei soci

Può essere escluso il socio gravemente inadempiente alle obbligazioni derivategli dal presente statuto, dai regolamenti o dai rapporti con i terzi verso i quali la Società Consortile abbia assunto impegni per la Società Consortile stessa o per quel socio.
Può altresì essere escluso il socio che abbia perso i requisiti di ammissione o colui, nei confronti del quale sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa di fallimento o sia stata avviata la procedura di concordato preventivo o comunque si sia reso inadempiente per debiti garantiti dalla Società Consortile.
La decisione sull'esclusione, assunta dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, è comunicata al socio escluso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è efficace a far data dalla ricezione della raccomandata.
Il socio escluso ha diritto al rimborso della partecipazione nei medesimi termini e modalità previsti nel caso di recesso. Tuttavia qualora l'esclusione sia dovuta ad un grave inadempimento o a qualunque inadempimento dei debiti garantiti dalla Società Consortile e, comunque, qualora il socio escluso non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile, quanto dovuto dalla Società Consortile per effetto del recesso potrà essere trattenuto dalla Società Consortile a compensazione di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni subiti e, comunque, a garanzia dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1953 del cod. civ. fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio escluso garantite dalla Società Consortile e conseguente scarico delle garanzie rilasciate dalla Società Consortile.

Art. 10 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 27.277.849,26 suddiviso in numero 2.727.784.926 azioni ordinarie. Le dette azioni sono prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.
Ogni azione dà diritto a un voto.
E' esclusa, ai sensi dell'art. 2346, I comma, cod. civ. l'emissione dei titoli azionari. Ai sensi dell'art. 2355 cod. civ. il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società Consortile dal momento dell'iscrizione nel libro soci.
E' consentito il finanziamento da parte dei soci e la raccolta del risparmio presso i soci nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero con quei limiti e con quelle modalità previsti dalla normativa vigente protempore.
La società, oltre che dai soci, potrà ricevere finanziamenti da terzi, sempre nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e della correlata normativa secondaria, e potrà altresì ricevere contributi, anche a fondo perduto, da parte dei soci e di enti pubblici e privati. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative entro i limiti di cui all'art. 2412 cod. civ. La società può emettere anche obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2420 bis cod. civ..

Art. 11 - Assemblea dei soci - Costituzione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le adunanze sono tenute nella sede della Società Consortile o nella diversa località indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
I Soci organizzati in forma collettiva partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante, o di altro soggetto delegato a norma delle rispettive disposizioni statutarie.

Art. 12 - Assemblea - Rappresentanza

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 2372 cod. civ.

Art. 13 - Presidenza, segretario e verbale dell’Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in mancanza anche dei Vice Presidenti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Funge da segretario la persona, anche esterna alla società consortile, nominata da chi presiede l'Assemblea.
Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale redatto dal segretario. In caso di Assemblea Straordinaria il verbale è redatto da notaio designato da chi presiede l'Assemblea.

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne venga fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale, con l'indicazione specifica degli argomenti da discutere.
La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco degli argomenti in discussione, da pubblicarsi sul quotidiano Il Sole 24 Ore almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 15 - Deliberazioni dell’Assemblea - Validità

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano in prima e in seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 16 - Attribuzioni dell’Assemblea

L'Assemblea ordinaria provvede tra l'altro:
  1. all'approvazione del Bilancio;
  2. alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del loro numero tra il minimo ed il massimo previsti dall'articolo seguente;
  3. alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione;
  4. alla nomina del Collegio Sindacale;
  5. alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale;
  6. all'approvazione di regolamenti e modifiche agli stessi;
  7. a nominare il revisore o la società di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

L'Assemblea straordinaria delibera, tra l'altro, sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a undici e non superiore a diciassette, secondo le determinazioni adottate dall'Assemblea.
Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio può esprimere il suo voto per una sola lista.
I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito, secondo il numero dei Consiglieri da eleggere.
I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e vengono ordinati in un'unica graduatoria decrescente.
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
Gli amministratori durano in carica non più di tre esercizi e comunque fino alla data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio dell'ultimo anno in carica e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione scegliendo, ove possibile, il primo nominativo non eletto della lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede alla nomina del nuovo amministratore. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
I Consiglieri di amministrazione devono avere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
I Consiglieri che non sono componenti del Comitato Esecutivo devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:
  1. non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società Consortile, con le sue controllate, con i componenti il Comitato esecutivo, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
  2. non partecipare a patti parasociali per il controllo della Società Consortile;
  3. non essere collegati ai componenti il Comitato esecutivo o ai soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b) dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma I, lettera b, cod. civ..

Art. 18 - Presidenza del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente ove questi non sia stato nominato ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un sesto dei componenti del Consiglio medesimo.
La convocazione è fatta con raccomandata, con indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta esclusivamente al consiglio d'amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Spetta alla competenza del consiglio l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della Società Consortile, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e ferma la facoltà di avocazione e di direttiva, può delegare ad un comitato esecutivo formato da suoi componenti, a norma dell'art. 21 del presente statuto, le attribuzioni concernenti:
  1. la gestione ordinaria della Società Consortile;
  2. la deliberazione sulle operazioni fidejussorie e di concessione di garanzia;
  3. l'ammissione di nuovi soci e gradimento al subingresso dell'acquirente in caso di trasferimento dell'azienda;
  4. l'autorizzazione al recesso di soci nel caso previsto dalla disposizione della seconda parte del primo comma dell'art. 8 dello Statuto;
  5. l'esclusione di soci.

Il consiglio può delegare al comitato anche altre attribuzioni delegabili per legge, salvo quelle concernenti le seguenti materie che restano di competenza esclusiva del consiglio stesso:
  1. determinazione degli indirizzi generali di gestione e approvazione dei piani strategici e finanziari della Società Consortile;
  2. determinazione dell'assetto organizzativo generale della Società Consortile;
  3. determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate nonché dei criteri per l'attuazione delle istruzioni delle competenti autorità di vigilanza;
  4. le altre materie riservate al Consiglio di Amministrazione dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia.

Art. 21 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di nove scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Del Comitato fanno parte di diritto il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, ai quali spetta altresì la carica, rispettivamente di Presidente e Vice Presidenti del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ed inoltre ogni qualvolta lo richiedano almeno due componenti il Comitato medesimo.
Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 19.
Il Comitato Esecutivo esercita tutti i poteri che gli siano delegati, nell'ambito delle sue competenze, dal Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono assistere i Sindaci ai sensi dell'art. 2405 del cod. civ.. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società Consortile e dalle sue controllate. In particolare l'informativa, ferma l'applicazione dell'art. 2391 cod. civ., è resa sulle operazioni su cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri rappresentativi e deliberativi al personale della Società ovvero a Comitati composti anche da personale della Società Consortile. In tale caso le decisioni assunte in tema di prestazioni di garanzie dovranno essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo. Al Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere resa un'informativa periodica di tutte le decisioni assunte in tema di prestazioni di garanzia.

Art. 22 - Presidente. Attribuzioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  1. presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
  2. ha individualmente il potere di rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
  3. convoca il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e, previa delibera consiliare, l'assemblea;
  4. esegue le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo;
  5. è legittimato a ricevere comunicazioni, notificazioni e pagamenti destinati alla società anche a mezzo di persone espressamente delegate alla specifica operazione;
  6. vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Art. 23 - Vice Presidenti

Il Consiglio di Amministrazione può nominare due Vice Presidenti.
Questi esercitano individualmente le attribuzioni del Presidente con funzione vicaria, in caso di sua assenza o impedimento, e ogni qualvolta vi siano delegati in via temporanea o permanente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 24 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale stabilendone le attribuzioni.
Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale è preposto alla struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale:
  1. ha il potere di proposta in materia di gestione del rischio e del personale; presenta altresì proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;
  2. provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
  3. coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
  4. per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei suoi poteri può conferire procure.

Art. 25 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea al di fuori dei soci; dovranno altresì essere nominati due supplenti; i sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'ultimo esercizio di carica.
I sindaci sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui agli artt. 2403 e seguenti del cod. civ. e i compiti previsti dal D.Lgs. 385/93 e successive modifiche.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.
La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Art. 26 - Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione, di nomina assembleare, in conformità alla vigente disciplina di legge.

Art. 27 - Esercizio

Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Liquidazione e scioglimento

Se si verifica una delle cause di scioglimento prevista dalla legge, l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore che dovrà addivenire alla definizione di tutti i rapporti ancora in corso.
L'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote da rimborsare ai soci è devoluto ad enti che perseguono finalità mutualistiche affini a quelle della Società Consortile su indicazione dell'Assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

Art. 29 - Clausola arbitrale

Tutte le vertenze che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, salvo quelle che prevedano l'intervento del pubblico ministero, che possano sorgere tra i soci, tra di loro o con la Società Consortile o, tra la Società Consortile e amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della Società Consortile) sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal primo Presidente della Corte d'Appello di Torino.
L'arbitro provvede in via di equità, con lodo inappellabile, senza formalità di procedure.

Art. 30 - Disposizioni transitorie


I (PRIMA DISPOSIZIONE)
L'assemblea straordinaria in data 8 maggio 2008 ha delegato al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese, per l'importo massimo di euro 4.000.000,00 riservato alle nuove imprese, senza sovrapprezzo e senza diritto di opzione.